STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE ALFREDO SAIARDI


Art.1
Costituzione – Denominazione – Sede


Allo scopo di mantenere viva la memoria di Alfredo, nella sua incredibile esperienza umana di sofferenza vissuta con coraggio, dignità e grande voglia di vivere, su iniziativa della mamma, del fratello, della sorella e di alcuni amici è costituita l'organizzazione avente la forma giuridica di associazione denominata: “Associazione Alfredo Saiardi”.
Essa ha sede, attualmente, in Cosenza, Via Medaglie d’Oro n. 154 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera dell’Assemblea dei Soci.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della Legislazione vigente (L. 266/1991) ed è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
La durata dell’Associazione è illimitata ed opera sul territorio provinciale, regionale e nazionale.


Art.2

Oggetto e scopo

L'Associazione, avvalendosi delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti non ha alcuno scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sanitaria, sociosanitaria, umanitaria e della beneficenza, con particolare attenzione alla lotta contro le malattie ematologiche, prefiggendosi i seguenti scopi:
a) Promuovere iniziative di sensibilizzazione a carattere scientifico per favorire la diagnosi e la cura delle patologie ematologiche;
b) Collaborare con le Aziende Sanitarie per rendere possibile una migliore assistenza ai malati ematologici e alle loro famiglie;
c) Collaborare con l’Azienda Sanitaria di Cosenza nella realizzazione di un Servizio di Donazione del Cordone Ombelicale;
d) Sostegno nella realizzazione di centri di accoglienza per persone che versano in stato di bisogno per motivi fisici, sociali, economici, psichici e familiari;
e) Contribuire alle spese per attrezzature di centri specialistici;
f) Erogare sussidi universitari, borse di studio o premi di laurea a studenti meritevoli e particolarmente bisognosi;
g) Finanziare Borse di studio per giovani medici, specializzandi e specialisti in Ematologia;
h) Promuovere e sostenere corsi di formazione professionale;
i) Aiutare economicamente le persone bisognose di particolari cure mediche.
L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, della partecipazione di altre Associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
Tutte le attività sono di volontariato, inteso come donazione, come impegno perché nella sofferenza ogni persona possa trovare la dignità dovuta ad ogni uomo ma in modo particolare all’uomo sofferente.
L’attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.
Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.

 

Art. 3

Soci – Modalità di ammissione ed esclusione

Possono aderire all'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono essere ammessi all’Associazione sia le persone fisiche sia le persone giuridiche sia le associazioni di fatto, mediante l’inoltro di apposito modulo di adesione ed il contestuale inoltro dell’attestazione di avvenuto pagamento della prevista quota associativa. Il predetto modulo di adesione e la somma spettante quale quota associativa possono anche essere consegnati e versati direttamente nelle mani di uno dei componenti il Consiglio Direttivo che provvederà, tempestivamente, alla registrazione dell’iscrizione e al versamento della somma nelle casse dell’Associazione.
Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione.
L’Associazione si impegna a garantire la riservatezza dei dati personali come stabilito dalla normativa in vigore.
I Soci possono essere:
- Soci Fondatori – persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione stessa;
- Soci – coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza;
- Soci Onorari – le persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera in campo socio-sanitario o umanitario;
- Soci Sostenitori – coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato.
L’adesione all’Associazione comporta per l’Associato maggiore d’età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Gli Associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione.
Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:
• dimissioni volontarie: ogni Socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata;
• non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni: la decadenza avviene su decisione del Consiglio trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota per l’anno in corso;
• decesso;
• indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
La perdita della qualità di Socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

 

Art. 4
Risorse Economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento della stessa sono costituite:
- dai versamenti effettuati dai fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative, culturali o ricreative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti per convenzioni, che Soci, non Soci, Enti pubblici o privati, organismi internazionali diano per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio.
Il fondo dell’Associazione è costituito dai versamenti che saranno conferiti dai fondatori nella misura di € 50,00 ciascuno.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
- beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo;
- donazioni, lasciti o successioni;
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
Il versamento non crea diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

 

Art. 5

Diritti e obblighi degli aderenti

Gli aderenti hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a candidarsi alle cariche sociali, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.
Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

 

Art. 6

Organi

Sono organi dell'Associazione:
-  l'Assemblea dei Soci;
-  il Consiglio Direttivo;
-  il Presidente del Consiglio Direttivo;
-  il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
-  il Segretario/Tesoriere del Consiglio Direttivo;
-  il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).

 

Art. 7

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano, o a mezzo fax o posta elettronica.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti o su richiesta del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
Ciascun Associato non può essere portatore di più di una delega.
Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli Associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo, da un Presidente eletto dall’Assemblea.
Le funzioni del Segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall’Assemblea.
I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere (in via eventuale) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 15;
- ratificare l’entità delle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione del’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

 

Art. 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, tra i quali il Presidente, che è anche il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente, il Segretario.
Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Il Consiglio ha i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- nominare tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nel’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione.

 

Art. 9

Presidente

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto dall’Assemblea a maggioranza di voti e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In particolare compete al Presidente:
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione;
- verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
- cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea;
Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.

 

Art. 10

Segretario – Tesoriere

1. Il Segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei Conti, ove di questi ultimi due se ne preveda la costituzione;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

 

Art.11

Collegio dei revisori dei conti

L’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
Il Collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

 

Art.12

Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei loro incarichi. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

 

Art. 13

Libri dell’Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio direttivo e degli eventuali Revisori dei Conti nonché il libro degli aderenti all’Associazione.

 

Art.14

Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo (entro il 31 ottobre dell’anno in corso per l’anno successivo) e consuntivo (entro il trenta aprile dell’anno successivo a quello di riferimento) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti (facendo riferimento all’art. 21 C.C.)
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

 

Art.15

Modifiche allo statuto - Scioglimento

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.
Lo scioglimento dell’organizzazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall’Assemblea dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. La delibera avverrà a maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
L’eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. Per entrambi i casi ci si attiene al dettato dell’art.21 C.C.

 

Art. 16

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.

 

Art. 17

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.